Art. 5.

      1. Ogni accertamento e trattamento sanitario obbligatorio può essere effettuato esclusivamente dopo avere svolto ogni azione e attuato ogni valido e pertinente tentativo di ottenere il consenso alle cure della persona affetta da disturbi mentali o, in caso di soggetto in età evolutiva, dei genitori o di chi esercita la potestà parentale. Il medesimo trattamento deve altresì essere attuato garantendo l'incolumità del paziente, l'uso di modalità il meno invasive possibile e adeguate alle diverse situazioni contingenti.
      2. Nessuno può essere privato della libertà personale o rinchiuso in istituti, sezioni ospedaliere o posto sotto speciale tutela od osservazione, in ragione della propria razza, sesso, lingua, religione, opinione politica, origine o status sociale.
      3. Gli accertamenti sanitari volontari (ASV) si configurano come uno strumento capace di perseguire l'obiettivo di entrare in contatto con la persona quando si ha il fondato sospetto della presenza di alterazioni psichiche. Gli ASV consistono, in particolare, in accertamenti, visite ed esami clinici effettuati nell'unità operativa ospedaliera di psichiatria. È esclusa dai protocolli dell'ASV qualsiasi terapia obbligatoria. Nessun farmaco o trattamento obbligatorio può essere somministrato senza il consenso della persona che ha accettato e che si sottopone spontaneamente all'ASV.
      4. Il trattamento sanitario obbligatorio può essere effettuato:

          a) nei confronti di pazienti che presentano gravi alterazioni psichiche e comportamentali;

          b) nei confronti di pazienti che necessitano di trattamenti urgenti e indifferibili, che i pazienti stessi non accettano;

          c) quando sono state espletate tutte le azioni e tutti i tentativi per il consenso al trattamento è sono risultati inefficaci eventuali ASV e trattamenti sanitari obbligatori d'urgenza.

 

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      5. L'accertamento sanitario volontario ospedaliero si configura come una procedura preliminare ad un eventuale trattamento sanitario obbligatorio e consente di realizzare una valutazione diagnostica approfondita in ambiente ospedaliero, per verificare se sussistono le condizioni di applicabilità dello stesso trattamento. L'accertamento sanitario volontario ospedaliero è l'atto formale che deve essere proposto ad un paziente ove si riscontrino le condizioni necessarie al trattamento sanitario obbligatorio previsto dal comma 4.
      6. Il trattamento sanitario obbligatorio:

          a) può essere richiesto da qualsiasi medico;

          b) deve essere convalidato da un medico specialista in psichiatria del DSM;

          c) è sottoposto, preventivamente, con parere obbligatorio e vincolante, alla valutazione della commissione di cui al comma 10. Qualora necessario è eseguito in collaborazione con le Forze di polizia municipale;

          d) ha una durata massima di un mese ed è rinnovabile per un massimo di tre volte.

      7. Qualora vengano a cessare le condizioni di applicabilità del trattamento sanitario obbligatorio, il soggetto deve essere messo in condizione di ritornare nel luogo dove è stato prelevato, se lo desidera.
      8. Il trattamento sanitario obbligatorio:

          a) è effettuato nella divisione ospedaliera di psichiatria, ed eventualmente nelle SRA ad alta protezione, di cui all'articolo 2, comma 10;

          b) può essere interrotto in qualsiasi momento dallo psichiatra ospedaliero, avvisando tempestivamente il medico di famiglia, i familiari o i soggetti che hanno la responsabilità dell'interessato e il servizio psichiatrico competente.

      9. Il medico e lo psichiatra del DSM, nei confronti di un soggetto che presenta evidenti e importanti disturbi comportamentali,

 

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tali da far supporre l'esistenza di gravi alterazioni psichiche, sono tenuti a richiedere il consenso del soggetto stesso di sottoporsi all'ASV. In caso di assenso, il paziente rilascia apposita dichiarazione scritta ed è ricoverato per accertamenti nell'unità operativa ospedaliera di psichiatria. In caso di rifiuto del paziente a sottoporsi all'ASV ed esclusivamente in presenza di comportamenti concreti e distruttivi verso se stesso o altri ovvero verso i propri o altrui interessi, e che necessitano di un intervento urgente, il medico può richiedere un trattamento sanitario obbligatorio d'urgenza, che deve comunque essere convalidato da uno psichiatra del DSM. Il trattamento sanitario obbligatorio d'urgenza può essere eseguito, se necessario, con la collaborazione di personale delle Forze di polizia municipale. Il medico proponente, lo psichiatra del DSM e le Forze di polizia municipale, qualora presenti, firmano un apposito modulo attestante il rifiuto del paziente di sottoporsi all'ASV. Il trattamento sanitario obbligatorio d'urgenza ha una validità di 72 ore e deve essere effettuato presso le divisioni di psichiatria delle aziende sanitarie pubbliche, non è rinnovabile e ha finalità esclusivamente diagnostiche. I medici della divisione di psichiatria possono interrompere il ricovero, avvisando tempestivamente il medico curante, i familiari o i soggetti che hanno la responsabilità dell'interessato e il DSM. Il trattamento sanitario obbligatorio d'urgenza è sottoposto entro 24 ore alla valutazione della commissione di cui al comma 10.
      10. È istituita in sede locale, secondo modalità previste delle singole regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, una commissione per i trattamenti sanitari obbligatori con la funzione di valutare, e nel caso convalidare, le proposte e le richieste di trattamento sanitario obbligatorio. La commissione è composta da un giudice tutelare, dal direttore del DSM o da persona da lui stesso delegata e dal garante del paziente psichiatrico. I membri della commissione hanno diritto ad una remunerazione su
 

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base oraria, commisurata agli emolumenti dei dirigenti di enti pubblici.
      11. La commissione di cui al comma 10 adotta decisioni in merito a:

          a) trasformazione degli ASV e dei trattamenti sanitari obbligatori d'urgenza in trattamenti sanitari obbligatori o loro annullamento, entro 24 ore dalla relativa richiesta, nonché valutazione e convalida dei trattamenti sanitari obbligatori entro 72 ore dalla richiesta;

          b) ricorsi contro trattamenti sanitari obbligatori d'urgenza e trattamenti sanitari obbligatori, presentati da chiunque ne abbia interesse;

          c) reclami o segnalazioni da parte dei cittadini sul funzionamento delle strutture che effettuano ASV, trattamenti sanitari obbligatori d'urgenza e trattamenti sanitari obligatori, al fine di promuovere gli occorrenti procedimenti di carattere amministrativo, civile o penale.

      12. L'interessato ha il diritto di partecipare alle sedute della commissione di cui al comma 10 che lo riguardano e deve essere assistito da un rappresentante legale di sua scelta o, in alternativa, dal difensore civico.
      13. La commissione di cui al comma 10, nell'esercizio delle sue funzioni, procede con le seguenti modalità:

          a) ricevuta la richiesta di un trattamento sanitario obbligatorio d'urgenza convoca le parti entro 24 ore; in caso di richiesta di trattamento sanitario obbligatorio, la convocazione è fissata entro 72 ore;

          b) appurata la presenza del difensore o di un avvocato scelto dall'interessato o, in alternativa, del difensore civico, eventualmente assistito da un perito di parte, procede all'esame del caso;

          c) sia la parte proponente il trattamento sanitario obbligatorio o il trattamento sanitario obbligatorio d'urgenza, sia il paziente oggetto dell'udienza o chi lo

 

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rappresenta possono produrre documenti e testimoni a convalida delle rispettive tesi, con facoltà di controinterrogatorio. La difesa può altresì esaminare eventuali rapporti o documenti presentati dalla parte proponente il trattamento sanitario obbligatorio o il trattamento sanitario obbligatorio d'urgenza;

          d) in caso di precedente consenso del paziente ad un ASV, ne tiene conto quale elemento contrario alla eventuale convalida di un trattamento sanitario obbligatorio;

          e) entro la data di scadenza di ogni trattamento sanitario obbligatorio, su richiesta motivata del DSM, può prolungare la durata del trattamento sanitario obbligatorio per un eguale periodo. Il paziente sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio e il suo rappresentante legale devono essere informati della richiesta di prolungare il trattamento sanitario obbligatorio contestualmente alla commissione e possono presenziare alla nuova udienza, che avviene con le stesse modalità del procedimento di convalida del trattamento sanitario obbligatorio.

      14. La persona affetta da disturbi mentali o chiunque ne ha interesse, può appellarsi in qualunque momento alla commissione di cui al comma 10 per chiedere l'annullamento o una modifica del trattamento sanitario obbligatorio o del trattamento sanitario obbligatorio d'urgenza o, in alternativa, può presentare ricorso motivato direttamente al giudice tutelare. Questi può annullare una precedente convalida del trattamento sanitario obbligatorio o del trattamento sanitario obbligatorio d'urgenza o disporre una nuova udienza anche con una commissione di differente composizione.